consiglio di Istituto
Ai sensi dell’art. 6 dell’O.M. 215 del 15 luglio 1991 e dell’art. 8 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 il consiglio di circolo o d’istituto:
Nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 membri, così suddivisi:
- N. 6 rappresentanti del personale insegnante;
- N. 6 rappresentanti dei genitori degli alunni;
- N. 1 rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
- Il Dirigente scolastico.
Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 membri, così suddivisi:
- N. 8 rappresentanti del personale insegnante;
- N. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;
- N. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
- Il Dirigente scolastico.